{"id":3724,"date":"2020-07-21T17:21:06","date_gmt":"2020-07-21T15:21:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assoapri.it\/it\/?p=3724"},"modified":"2020-07-21T17:27:19","modified_gmt":"2020-07-21T15:27:19","slug":"la-protezione-normativa-dellimpresa-al-tempo-del-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assoapri.it\/it\/la-protezione-normativa-dellimpresa-al-tempo-del-coronavirus\/","title":{"rendered":"La protezione normativa dell&#8217;impresa al tempo del Coronavirus"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal&#8221; font_weight=&#8221;700&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Articolo dell&#8217;Avv. Franca Vianello&#8221; font_size=&#8221;lg:20&#8243;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_weight=&#8221;700&#8243; text_color=&#8221;custom&#8221; custom_text_color=&#8221;#222222&#8243; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Rif. D.L. 17.03.2020, n. 18 (noto come Decreto cura Italia) convertito con modifiche con L. 24.04.2020 n. 27<br \/>\nRif. D.L. 8.04.2020, n. 23 (noto come Decreto liquidit\u00e0) convertito con modifiche con L. 5.06.2020 n. 40&#8243; font_size=&#8221;lg:15&#8243;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row equal_height=&#8221;yes&#8221; content_placement=&#8221;middle&#8221; lg_spacing=&#8221;padding_right:50;padding_bottom:50&#8243;][vc_column background_color=&#8221;custom&#8221; lg_spacing=&#8221;border_top:1;border_right:1;border_bottom:1;border_left:1;padding_top:30;padding_right:30;padding_bottom:30;padding_left:30&#8243; custom_background_color=&#8221;#fafafa&#8221; border_radius=&#8221;3%&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;500&#8243; text_color=&#8221;secondary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Struttura dell&#8217;articolo:&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Premessa&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#premessa&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Le misure normative predisposte in Italia&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#misure&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Differimento dell\u2019entrata in vigore del nuovo CCII al 21 settembre 2021&#8243; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#differimento&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Improcedibilit\u00e0 delle procedure per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#procedure&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale sotto il minimo e di valutazione del going-concern&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#sospensione&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disapplicazione delle norme in tema di postergazione dei finanziamenti&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#norme&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di sovraindebitamento&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#concordato&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:5&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; font_weight=&#8221;400&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disciplina dei contratti pendenti e delle azioni ordinarie ed esecutive&#8221; font_size=&#8221;lg:16&#8243; link=&#8221;#contratti&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;premessa&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading tag=&#8221;h2&#8243; custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Premessa&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]Come era purtroppo prevedibile, il contagio epidemico si \u00e8 rapidamente espanso dal piano sanitario a quello finanziario ed economico, contagiando anche imprese che prima del <em>lockdown<\/em> si trovavano in situazione di equilibrio e con riguardo alle quali non erano in allora ragionevolmente prospettabili elementi pregiudizievoli alla continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Come sottolineato da uno <a href=\"https:\/\/know.cerved.com\/news\/covid-19-e-sostenibilita-delle-imprese\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Studio Cerved<\/a>, \u201c<em>I mancati pagamenti potrebbero amplificare il contagio finanziario ad altre imprese, con un effetto a catena sull\u2019intera economia, coinvolgendo anche i pochi settori non colpiti da questa crisi. In poco tempo riprenderebbero a crescere gli NPL e il contagio si estenderebbe anche al settore finanziario. In questa fase, obiettivo fondamentale della politica economica \u00e8 quindi quello di evitare i fallimenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Si rammenta che secondo uno studio effettuato in fase di <em>lockdown<\/em> da Prometeia, societ\u00e0 di consulenza e ricerca economica (che aveva dato per presupposta la ripresa graduale e scaglionata delle attivit\u00e0 economiche a far tempo da maggio con contestuale attenuazione quindi del <em>lockdown<\/em>), \u201c<em>la contrazione del Pil italiano nel 2020 sar\u00e0 almeno del 6,5%: in un solo anno, una recessione di portata equivalente alla caduta del biennio 2008-2009<\/em>\u201d (Cfr. Rapporto di Previsione marzo 2020 \u2013 Highlights Covid-19), ma, soprattutto, nel gi\u00e0 drammatico scenario rappresentato da Prometeia \u201c<em>l\u2019Italia si ritroverebbe nel 2022 con un livello del Pil ancora al di sotto del livello 2019 di oltre 2 punti percentuali, con un debito sovrano inchiodato al 150%<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Da segnalare, quanto al costo dei ritardi nella ripresa dell\u2019attivit\u00e0 economica, che, secondo il centro studi di Confindustria, ogni settimana in pi\u00f9 di blocco normativo delle attivit\u00e0 produttive, si stima possa essere costato una percentuale ulteriore di prodotto interno lordo dell\u2019ordine di almeno lo 0,75%.<\/p>\n<p>Quanto ai dati pi\u00f9 recenti, post <em>lockdown<\/em>, Bankitalia stima che il Pil italiano quest\u2019anno dovrebbe contrarsi del 9,5% (Fonte AGI &#8220;Previsioni Pil dopo la Pandemia&#8221;) , e ci\u00f2 peraltro \u201c<em>in uno scenario di base, in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia<\/em>\u201d, mentre invece \u201c<em>sviluppi pi\u00f9 negativi rispetto a quelli delineati nello scenario di base potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai epidemici<\/em>\u201d, ipotesi in cui il calo sarebbe ben pi\u00f9 consistente e nell\u2019ordine del 13%.<\/p>\n<p>Sul recupero Banca d\u2019Italia prevede una ripresa del +4,8% nel 2021 e del +2,4% nel 2022, anche se, secondo la gi\u00e0 citata societ\u00e0 di consulenza Prometeia, si stima che \u201c<em>solo nel 2025 il Pil potr\u00e0 ritornare ai livelli pre-Covid<\/em>\u201d (Cfr. C. De Cesare).<\/p>\n<p>Come aveva immediatamente avvertito Mario Draghi, \u201c<em>Speed is absolutely essential for effectiveness<\/em>\u201d (Cfr. M. DRAGHI, <em>We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly<\/em> \u2013 Financial Times, March 25, 2020) stante il rischio concreto che in un tale scenario, non a caso descritto come \u201c<em>di guerra<\/em>\u201d, un mancato ed opportuno intervento possa bloccare l\u2019intero sistema economico produttivo ed in particolare del ciclo attivo di impresa, con l\u2019arresto improvviso dei flussi di cassa.<\/p>\n<p>Tale scenario, nel quale l\u2019imprenditore, da un lato, trova difficile esigere i propri crediti nei tempi previsti, dall\u2019altro e conseguentemente, ha a sua volta difficolt\u00e0 a adempiere regolarmente i propri debiti, non \u00e8 purtroppo ad oggi affatto scongiurato: persiste infatti quella assoluta incertezza che rende impossibile fare applicazione del <em>forward looking<\/em>, essendo in larga parte sconosciute le variabili su cui tale giudizio si fonda ed essendo pertanto impossibile effettuare una previsione dell\u2019evoluzione dei mercati e dei possibili flussi generati in un dato arco di tempo.<\/p>\n<p>Incertezza assoluta che ad oggi tuttora sussiste, rendendo impossibile fare previsioni accurate, ma anche solo ragionevoli, potendosi al pi\u00f9 scegliere fra gli scenari possibili il meno improbabile.<\/p>\n<p>In altre parole, economia e diritto o si salvano assieme o non se ne salva nessuna delle due.<\/p>\n<p>Quanto agli esiti del crollo del sistema produttivo ed ai \u201ccosti\u201d di tale scenario, Draghi, ancora in pieno <em>lockdown<\/em>, era sin da subito stato chiarissimo, nel suo intervento all\u2019indomani della discussione in ottica unionale circa i possibili rimedi per l\u2019attuale emergenza: la distruzione del nostro sistema produttivo &#8211; discorso che nell\u2019attuale fase, se possibile, \u00e8 di attualit\u00e0 ancora pi\u00f9 dirompente &#8211; va evitata quale ne sia il costo, perch\u00e9 tale costo sar\u00e0 comunque inferiore al danno che patirebbe la nostra economia da tale eventuale perdita.<\/p>\n<p>Molto si \u00e8 discusso e si continua tuttora a discutere circa le misure di natura economico-finanziaria (oltre che fiscale e contabile) necessarie a tale salvataggio (anche all\u2019indomani degli interventi attuati allo scopo, seppure in maniera a tutt\u2019oggi insufficiente, principalmente con i decreti cura Italia e liquidit\u00e0 e poi con quello rilancio), meno di quelle pi\u00f9 strettamente normative che sempre pi\u00f9, soprattutto con il disvelarsi dei concreti postumi del <em>lockdown<\/em>, risultano imprescindibili e non meno urgenti al fine di evitare la disgregazione del nostro tessuto imprenditoriale con conseguenti ripercussioni su quello sociale.<\/p>\n<p>Misure normative che a tutt\u2019oggi rimangono limitate ed insoddisfacenti, come ne sono prova la miriade di proposte legislative provenienti sia da parte degli operatori del diritto (magistrati e avvocati), sia dal mondo accademico che evidentemente avvertono la inadeguatezza dell\u2019attuale normativa a fronteggiare la situazione emergenziale: com\u2019\u00e8 stato brillantemente sintetizzato, \u201c<em>ci vogliono norme nuove per disciplinare situazioni che sono completamente nuove<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Invero, il solo rinvio dell\u2019entrata in vigore delle restanti norme del CCII (disposto con il D.L. liquidit\u00e0), ulteriori rispetto a quelle gi\u00e0 entrate in vigore nel marzo dello scorso anno, che trascura quindi di valutare l\u2019effetto dell\u2019applicazione della vigente normativa concorsuale (ed anche societaria) al mutato, e stravolto, contesto economico-finanziario delle maggior parte delle imprese non pu\u00f2 certo essere sufficiente, soprattutto considerando il carattere dichiaratamente \u201ctemporaneo\u201d delle disposizioni introdotte dal decreto liquidit\u00e0 agli artt. 6, 7, 8 e 10 (e di cui si dir\u00e0).<\/p>\n<p>Come noto, presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento \u00e8 l\u2019\u201c<em>incapacit\u00e0 di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni<\/em>\u201d, incapacit\u00e0 che sussiste quindi anche in caso in cui l\u2019attivo patrimoniale, pur superando il passivo, non risulti comunque facilmente liquidabile: ci\u00f2 che evidenzia come in difetto di ulteriori incisivi interventi normativi a salvaguardia delle imprese, gran parte di esse, soprattutto le medie imprese, anche in un contenuto arco temporale, gi\u00e0 oggi venuta meno l\u2019applicabilit\u00e0 della norma che aveva disposto la improcedibilit\u00e0 fino al 30 giugno 2020 dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, rischi il default secondo l\u2019attuale normativa concorsuale.<\/p>\n<p>Trattandosi di pericolo riguardante, seppure con diverse gradazioni, tutta l\u2019Europa, gi\u00e0 in pieno <em>lockdown<\/em> l\u2019esecutivo CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law) con lo <em>Statement<\/em> 20 marzo 2020,\u00a0aveva espresso le proprie preoccupazioni circa la incapacit\u00e0 della legislazione concorsuale esistente in Europa di offrire risposte adeguate all\u2019emergenza COVID-19, sollecitando i legislatori, sia dell\u2019Unione che nazionali, da un lato, ad immediatamente:<\/p>\n<ul>\n<li>sospendere l\u2019obbligo di avviare procedure di insolvenza basate sul sovraindebitamento;<\/li>\n<li>far fronte alla crisi di liquidit\u00e0 delle imprese<\/li>\n<\/ul>\n<p>dall\u2019altro, a prendere in considerazione misure dirette di finanziamento dell\u2019impresa e di sostegno di imprenditori e lavoratori, anche con interventi di moratoria generalizzata delle azioni esecutive nei confronti delle imprese inadempienti.<\/p>\n<p>Anche in considerazione di tali indicazioni CERIL, gli Stati dell\u2019Unione hanno agito:<\/p>\n<ul>\n<li>con la concessione di prestiti d\u2019emergenza garantiti dallo Stato;<\/li>\n<li>sospendendo gli obblighi degli amministratori delle Societ\u00e0 in crisi di interrompere la gestione;<\/li>\n<li>congelando i procedimenti diretti alla dichiarazione di insolvenza delle imprese in crisi per effetto dell\u2019emergenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;misure&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading tag=&#8221;h2&#8243; custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Le misure normative sinora predisposte in Italia&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]In Italia, come noto, fino allo scorso 9 aprile (data di entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, cd. D.L. liquidit\u00e0) dal punto di visto normativo non si era fatto praticamente nulla, se non, come detto, rinviare a febbraio 2021 l\u2019entrata in vigore delle procedure di allerta, rinviare le udienze, sospendere il decorso dei termini processuali e poco altro.<\/p>\n<p>Per quanto interessa la presente analisi (cio\u00e8 gli interventi normativi volti a sostenere le nostre imprese), con tale ultimo provvedimento (nonch\u00e9 con il D.L. cura Italia, come si dir\u00e0), poi convertito con modifiche con la L. 5.06.2020 n. 4, raccogliendo i pressanti inviti di studiosi e operatori del diritto, sono state, fra altre, prese le seguenti misure.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;differimento&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Differimento dell\u2019entrata in vigore del nuovo CCII al 1\u00b0 settembre 2021&#8243;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(art. 5 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]Le principali ragioni da pi\u00f9 parti addotte a tale richiesta e sostanzialmente accolte dal D.L. liquidit\u00e0 (cfr. Relazione Illustrativa) sono le seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>in primo luogo il CCII non \u00e8 stato, evidentemente, pensato per operare in situazioni in cui la discontinuit\u00e0 aziendale sembra aver investito tutto il mondo imprenditoriale ed essere quindi comune denominatore dello stesso: come \u00e8 stato chiaramente evidenziato, la prospettiva adottata dal CCII \u201c<em>prescinde da una eventuale, possibile condizione di crisi generalizzata che possa riguardare, anche di riflesso, il sistema produttivo nel suo complesso e risulti, come tale, suscettibile di coinvolgere e tutti i settori e tutti gli operatori\u2026<\/em>\u201d. In tale contesto di crisi generalizzata non solo alcune norme, ma l\u2019intero impianto normativo del CCII, pensato rapportando la crisi dell\u2019operatore economico all\u2019andamento dello specifico settore di appartenenza, perde significato in uno \u201c<em>scenario nel quale si rovescia il mondo e, ove ci fossero, le imprese in ordinario funzionamento diventano le eccezioni<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>inoltre l\u2019entrata in vigore del CCII, del tutto verosimilmente, avrebbe allertato l\u2019intero sistema degli indicatori e degli indici, con effetti dannosi per il sistema. Invero, diversamente dalla legge fallimentare che non prevede una positiva definizione di crisi (e a sensi della quale, comunque, lo stato di crisi costituisce condizione di accesso a procedure cui il debitore sceglie liberamente di accedere), tale definizione \u00e8 invece contenuta nel CCII (art. 2, c. 1, lett. a) che ne fa la condizione di accesso alla procedura di allerta (che non \u00e8 volontaria). Di fatto quindi, avuto riguardo agli indici elaborati dal CNDCEC, all\u2019entrata in vigore del CCII, sarebbero seguite comunque, nonostante cio\u00e8 il differimento a febbraio prossimo dell\u2019obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo all\u2019OCCRI, una valanga di segnalazioni da parte degli organi di controllo agli amministratori con il conseguente, probabile avvio dei procedimenti di composizione assistita ex art. 19 CCII avanti l\u2019OCCRI. Invero il mero differimento degli artt. 14, comma 2 e 15 CCII, seppure necessario, non era sufficiente a mettere in sicurezza le imprese, posto che il sensibile incremento di quelle obbligate a dotarsi dell\u2019organo di controllo a seguito della gi\u00e0 avvenuta entrata in vigore delle modiche all\u2019art. 2477 c.c. (art. 389 CCII), lasciavano presumere che, pur non essendo gli organi di controllo obbligati alla segnalazione all\u2019OCCRI (obbligo, si \u00e8 detto, differito a febbraio prossimo), gli stessi avrebbero comunque fatto pressione sugli amministratori perch\u00e9 presentassero l\u2019istanza di composizione assistita ex articolo 19 CCII e ci\u00f2 per sottrarsi a possibili responsabilit\u00e0 (vieppi\u00f9 in una situazione di incertezza quale resta anche quella attuale e stante l\u2019avvenuto differimento anche dell\u2019esenzione di cui all\u2019art. 14 CCII);<\/li>\n<li>ed ancora, come segnalato da pi\u00f9 parti<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>, appariva poco opportuno in una situazione emergenziale pretendere dagli operatori di rispondere alla stessa utilizzando strumenti mai utilizzati in precedenza e mai rodati, in assenza quindi, fra altro, di una giurisprudenza che, per quanto in alcuni casi frammentaria, ha in ordine ad alcune rilevantissime problematiche concorsuali ormai trovato degli approdi saldi: circostanza questa che, favorendo una maggiore uniformit\u00e0 di giudizio, contribuisce anche ad un clima di maggior fiducia nella giustizia (mai come in questo momento fortemente intaccata);<\/li>\n<li>infine tale differimento permetter\u00e0 al Legislatore di apportare al CCII le modifiche necessarie per armonizzarne il testo con l\u2019emananda disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2019\/1023 (\u201c<em>Direttiva sulla ristrutturazione e sull\u2019insolvenza<\/em>\u201d) in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese (il cui termine di recepimento nei paesi membri scade il 17 luglio 2021).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul punto va evidenziato che da pi\u00f9 parti \u00e8 stata fortemente criticata la decisione di operare un rinvio \u201cgeneralizzato\u201d di tutta la normativa, evidenziando come divenga ogni giorno pi\u00f9 evidente che la situazione di grave difficolt\u00e0 purtroppo non riguarder\u00e0 solo le imprese soggette a fallimento, ma anche le altre, nonch\u00e9 un numero elevatissimo di famiglie.<\/p>\n<p>Talch\u00e9 l\u2019entrata in vigore delle norme del CCII sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 65-83 CCI) e sulla liquidazione controllata (artt. 268-283 CCI), avrebbero potuto essere utili per affrontare nell\u2019immediato la crisi economica, dando modo di gestire in maniera pi\u00f9 efficiente le ragioni dei creditori e quelle dei debitori sovraindebitati anche grazie alla liberazione da debiti non sostenibili, e quindi consentendo ai soggetti pi\u00f9 fragili una ripartenza, al contempo evitando di intasare i tribunali di azioni di fatto infruttuose.<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;procedure&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Improcedibilit\u00e0 delle procedure per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(art. 10 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]L\u2019art. 10 <em>(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza<\/em>) del decreto liquidit\u00e0 ha, con alcune eccezioni, disposto l\u2019improcedibilit\u00e0 di tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e lo scorso 30 giugno 2020.<\/p>\n<p>Invero, com\u2019era stato giustamente evidenziato, in un contesto di crisi generale perde di significato il controllo giudiziario della gestione della crisi, essendo il sistema giudiziario (comunque di fatto non in grado di assorbire il possibile carico derivante dall\u2019attuale emergenza), deputato a gestire situazioni patologiche, ma in condizioni di normalit\u00e0 del sistema economico.<\/p>\n<p>Era stato quindi accolto l\u2019invito ad attuare tale sospensione per un periodo di tempo sostanzialmente parametrato alla durata dell\u2019emergenza (dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi, quindi sino al 31 luglio 2020 e che, ipotesi di questi giorni, potrebbe essere prorogato (inizialmente si diceva sino a fine anno ora si parla del 30 ottobre).<\/p>\n<p>Il nostro Governo, in linea con le indicazioni CERIL, ma differentemente da quanto, ad esempio, ha fatto la Germania (e da quanto, da pi\u00f9 parti, veniva autorevolmente suggerito), ha ritenuto di optare per una previsione di improcedibilit\u00e0 di durata contenuta (e al termine della quale le istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza potessero, come infatti oggi \u00e8, essere nuovamente presentate), ma di applicazione generalizzata.<\/p>\n<p>Invero tale improcedibilit\u00e0 \u00e8 stata estesa a tutte le imprese anche di grandi dimensioni (comprese quelle assoggettate alla disciplina dell\u2019amministrazione straordinaria) e, originariamente, a tutte le tipologie di istanze, anche a quelle presentate dall\u2019imprenditore in proprio e senza prevedere la necessit\u00e0 che lo stato di insolvenza fosse riconducibile all\u2019emergenza epidemiologica: unica eccezione era il caso in cui il ricorso fosse presentato dal P.M. e accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio dell\u2019impresa (e ci\u00f2 per scongiurare condotte dissipatorie, di rilevanza anche penale, a danno dei creditori).<\/p>\n<p>La legge di conversione ha poi accolto le principali obiezioni a tale applicazione generalizzata della norma, ampliando l\u2019eccezione gi\u00e0 prevista in caso di iniziativa del P.M. anche all\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 7, numero 1 L.F., e introducendo due ulteriori eccezioni: l\u2019ipotesi di ricorso presentato dall\u2019imprenditore in proprio, quando l\u2019insolvenza non sia conseguenza dell\u2019epidemia di Covid-19 (imprese la cui permanenza sul mercato non era evidentemente auspicabile) ed quella dell\u2019istanza di fallimento da chiunque formulata derivante dagli articoli 162, comma 2 (inammissibilit\u00e0 del concordato preventivo), 173, comma 2 e 3 (revoca dell\u2019ammissione al concordato preventivo), e 180, comma 7 (mancata omologazione del concordato preventivo) L.F. (modifica che ha restituito il diritto di agire, ingiustificatamente confiscato dal D.L., dei creditori nei confronti di quelle imprese il cui stato di insolvenza non dipendeva affatto dal <em>lockdown<\/em>).<\/p>\n<p>Tali modifiche introdotte dalla legge di conversione sono state condivisibili, visto che, com\u2019era stato sottolineato, da un lato, la scelta originaria di <em>tout court<\/em> ibernare queste situazioni e di non consentire la dichiarazione di fallimento, appariva erronea, dall\u2019altro, l\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019imprenditore di far volontariamente ricorso alla procedura di fallimento (come alle altre procedure concorsuali), lasciava perplessi, non essendo coercibile un obbligo di prosecuzione nell\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p>Le ragioni sottese alla norma in commento consistevano nell\u2019evitare il rischio di una dispersione del patrimonio produttivo senza un correlativo beneficio a vantaggio dei creditori (visto che la liquidazione sarebbe avvenuta in una situazione di mercato profondamente alterata), nonch\u00e9 nella volont\u00e0 di non gravare i Tribunali, gi\u00e0 in situazione di emergenza, di un ulteriore carico di lavoro.<\/p>\n<p>Tale soluzione, per quello che pu\u00f2 valere ora, cessato il periodo di efficacia della norma in commento, non era comunque sembrata del tutto convincente.<\/p>\n<p>Innanzitutto perch\u00e9 non sembrava opportuno \u201c<em>&lt;&lt;ibernare&gt;&gt; le aziende lasciandole del tutto ferme, senza dichiarazione di fallimento, in attesa che il mercato riparta. Chi non paga, seppur tutelato, farebbe mancare la necessaria liquidit\u00e0 alle altre aziende con il rischio elevato di un default generalizzato<\/em>\u201d, per di pi\u00f9 considerando la forte improbabilit\u00e0, che infatti \u00e8 ora divenuta certezza, che in quattro mesi la situazione di mercato non potesse tornare alla normalit\u00e0.<\/p>\n<p>Sotto il secondo profilo, se \u00e8 sicuramente condivisibile la volont\u00e0 di non gravare i Tribunali di ulteriore carico di lavoro che nella situazione attuale (ma, soprattutto, nel prossimo futuro) sar\u00e0 certamente gravosissima, va evidenziato che la scelta di non lasciare semplicemente sospesi fino al 30 giugno 2020 i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati, ma di dichiarane la improcedibilit\u00e0 (non potendo fino a tale medesima data essere gli stessi riproposti ovvero presentati nuovi ricorsi), ha comunque comportato il necessario un coinvolgimento dei Tribunali.<\/p>\n<p>Tali criticit\u00e0 avrebbero potuto essere in parte arginate con soluzioni pi\u00f9 \u201cchirurgiche\u201d, quali, ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>richiedere, ai fini dell\u2019applicazione della sospensione, com\u2019era stato suggerito, una attestazione predisposta dall\u2019impresa e pubblicata nel Registro Imprese da affidare ad un professionista indipendente munito dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, c. III, lett. d) L.F., con un coinvolgimento solo eventuale, quindi, dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria. Solo stante tale attestazione l\u2019eventuale giudizio per dichiarazione di fallimento, sarebbe stato improcedibile, salvo riconoscersi al creditore il potere di provocare l\u2019intervento del Tribunale per il controllo giudiziale circa la \u201ctenuta\u201d di tale causa di improcedibilit\u00e0, per evitare abusi (e ferma comunque la possibilit\u00e0 del debitore che non si fosse tempestivamente munito di tale attestazione e\/o non l\u2019avesse \u2013 ancora &#8211; pubblicata, di paralizzare in sede prefallimentare l\u2019iniziativa del creditore, ricorrendone i presupposti);<\/li>\n<\/ul>\n<p>ovvero<\/p>\n<ul>\n<li>consentire alle imprese in crisi nel periodo Covid-19 con intenzione di proseguire nell\u2019attivit\u00e0 di impresa di dichiarare esse stesse tale loro stato di crisi in via amministrativa, con un\u2019autodichiarazione da pubblicarsi sempre presso il Registro Imprese (senza necessit\u00e0 quindi di ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e di munirsi di attestazione da parte di professionista indipendente), magari consentendo loro di destinare la liquidit\u00e0 al finanziamento della continuit\u00e0 aziendale, preferendola, per ragioni legate alla tenuta del sistema produttivo, rispetto all\u2019adempimento degli obblighi dell\u2019impresa verso i creditori aventi titolo e causa precedente al periodo Covid-19;<\/li>\n<\/ul>\n<p>ovvero ancora<\/p>\n<ul>\n<li>semplicemente prevedere la fissazione della prima udienza dei procedimenti prefallimentari oltre il 30 giugno<span style=\"font-size: 10px;\">,<\/span>\u00a0evitando un inutile aggravio di spesa per i creditori (obbligati a ripresentare l\u2019istanza) e di lavoro per i tribunali (obbligati comunque ad intervenire con l\u2019emissione del decreto che dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il D.L. liquidit\u00e0, sempre che alla dichiarazione di improcedibilit\u00e0 faccia poi seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, ha previsto la sterilizzazione di tale periodo di blocco esclusivamente ai fini:<\/p>\n<ul>\n<li>del calcolo del termine di decadenza di cui all\u2019art. 69 bis L.F. per la proposizione delle azioni revocatorie (art. 10, c. 2);<\/li>\n<li>del conteggio del termine annuale ex art. 10 L.F. entro il quale l\u2019impresa cancellata dal Registro delle Imprese pu\u00f2 essere ancora dichiarata fallita se l\u2019insolvenza si \u00e8 manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l\u2019anno successivo (art. 10, c. 3).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La legge di conversione, raccogliendo alcune delle critiche sul punto, ha modificato, integrandola, tale previsione, stabilendo la sterilizzazione del periodo di blocco, oltre che ai fini suddetti, anche a quelli di cui agli articoli 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, comma 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) L.F.<\/p>\n<p>Peccato per\u00f2 che tale <em>consecutio<\/em> operi solo a condizione che, come anticipato, alla dichiarazione di improcedibilit\u00e0 consegua la sentenza di fallimento, costringendo i creditori che non vogliano pregiudicare le azioni previste dalle norme indicate ad agire in giudizio perch\u00e9 tale improcedibilit\u00e0 venga dichiarata e poi presentare nuovamente istanza per la dichiarazione di fallimento entro il 30 settembre p.v.: cos\u00ec di fatto intasando i tribunali fallimentari.<\/p>\n<p>Non \u00e8 invece stata prevista la sterilizzazione del periodo di sospensione ai fini del consolidamento dell\u2019ipoteca, con conseguente possibile inattaccabilit\u00e0 della stessa: ci\u00f2 che, evidentemente, mal si concilia con il dichiarato fine di evitare che tale blocco venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, certamente incise da tale omissione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;sospensione&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale sotto il minimo e di valutazione del going-concern&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(artt. 6 e 7 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]La contemporanea assunzione di tali provvedimenti, unitamente a quello di \u201csospensione\u201d delle procedure fallimentari, era stata sin da subito unanimemente ritenuta imprescindibile per non vanificare gli effetti di tale provvedimento, atteso che, come rilevato anche nella Relazione Illustrativa al D.L., in difetto, sarebbero state le stesse Societ\u00e0 a dover comunque procedere alla liquidazione.<\/p>\n<p>Il D.L. liquidit\u00e0 ha accolto tale invito con le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7<span style=\"font-size: 10px;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong>6 (<em>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale<\/em>)<\/strong><br \/>\n\u00c8 stata prevista, a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2020:<\/p>\n<ul>\n<li>la sospensione degli obblighi per le societ\u00e0 di ricostituire il capitale sociale ovvero di liquidare la propria attivit\u00e0, con la disapplicazione delle norme di cui agli articoli 2446, II e III comma, 2447, 2482bis, IV, V e VI comma, e 2482ter c.c.;<\/li>\n<li>la inoperativit\u00e0 della causa di scioglimento della societ\u00e0 per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545duodecies c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019assoluta imprescindibilit\u00e0 di tale intervento in un\u2019ottica di salvaguardia del sistema imprenditoriale era peraltro testimoniata dai risultati di uno studio pubblicato sul Sole24ore che aveva evidenziato come oltre il 22% delle nostre societ\u00e0 di capitali subir\u00e0 perdite tali da azzerare il capitale sociale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Sul punto si segnala che la norma in esame (che non ha subito modifiche in sede di conversione) non sembra del tutto in linea con l\u2019art. 19 della direttiva 2012\/30\/CEE, secondo cui nel caso di perdita grave del capitale sottoscritto, \u201c<em>l\u2019assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la societ\u00e0 o prendere altri provvedimenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per tale ragione, a mio avviso correttamente, era stato ritenuto preferibile<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> rinviare \u201c<em>l\u2019obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti al termine all\u2019esercizio successivo a quello in cui si \u00e8 riscontrata l\u2019erosione del capitale per perdite (dunque, al 31.12.2021, ove si verificassero nel corso del 2020)<\/em>\u201d, soluzione (gi\u00e0 sperimentata in tema di start-up innovative), che comunque avrebbe garantito \u201c<em>una tempestiva informazione ai soci in ordine alle perdite<\/em>\u201d: suggerimento, come detto, purtroppo non raccolto in sede di conversione.<\/p>\n<p><strong>7 (<em>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio<\/em>)<\/strong><br \/>\n\u00c8 previsto che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci possa essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell\u2019attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2423bis, I comma, n. 1), c.c. qualora la stessa fosse sussistente nell\u2019ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (fatta salva la proroga di sessanta giorni per l\u2019adozione dei rendiconti o dei bilanci d\u2019esercizio relativi all\u2019esercizio 2019 di cui all\u2019art. 106 del D.L. cura Italia).<\/p>\n<p>In ogni caso il criterio di valutazione utilizzato dall\u2019impresa dovr\u00e0 essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.<\/p>\n<p>Viene in buona sostanza sospeso il principio di \u201c<em>valutazione delle voci<\/em>\u201d di bilancio nella \u201c<em>prospettiva della continuazione dell\u2019attivit\u00e0<\/em>\u201d, il cd. <em>going concern<\/em> (principio richiamato non solo dall\u2019art. 2423bis, I comma, di cui alla norma in commento, ma anche dall\u2019art. 2428 c.c. in sede di stesura della relazione sulla gestione), fermi restando gli obblighi informativi degli amministratori verso l\u2019assemblea (peraltro imposti per le S.p.A. dall\u2019art. 58 della Direttiva 1132\/2017), non essendo stati richiamati (e sospeso quindi il relativo dovere degli amministratori), l\u2019art. 2446, I comma, c.c. e l\u2019art. 2482-bis, I, II e III comma, c.c.: talch\u00e9 gli amministratori, al verificarsi delle perdite, saranno tenuti a convocare senza indugio l\u2019assemblea dei soci.<\/p>\n<p>Come correttamente sintetizzato \u201c<em>Nello scenario odierno alla perdita temporanea di reddito si associa l\u2019impossibilit\u00e0 di effettuare previsioni di cassa. La continuit\u00e0 viene resa, pertanto, singolarmente retrospettica, atteggiandosi a profilo da rintracciare all\u2019interno di bilanci gi\u00e0 chiusi e redatti in data antecedente al 23 febbraio 2020, ossia di documenti anteriori all\u2019irruzione del Coronavirus<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sospensione del principio del <em>going concern<\/em> \u00e8 certamente condivisibile, essendo evidente che, trattandosi di valutazione prospettica in ordine alla capacit\u00e0 dell\u2019impresa di continuare la propria esistenza operativa per un periodo di almeno dodici mesi, la stessa, si ripete, risultava preclusa in un quadro di assoluta incertezza ed eccezionale emergenza quale quello attuale.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, come confermato dalla Relazione Illustrativa al D.L. liquidit\u00e0, lo scopo era quello, condivisibile ed essenziale, di evitare che gli amministratori di moltissime imprese \u201c<em>anche performanti<\/em>\u201d, ma in contingente difficolt\u00e0 in conseguenza dell\u2019emergenza, si trovassero nell\u2019alternativa tra l\u2019immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilit\u00e0 per gestione non conservativa (art. 2486 c.c.).<\/p>\n<p>Correttamente tale disposizione, oltre che di durata limitata (ma si spera sufficiente a traghettare l\u2019impresa oltre il momento emergenziale) \u00e8 stata anche opportunamente circoscritta alle sole imprese che al momento del <em>lockdown<\/em> erano in salute, e quindi avevano un capitale sociale non inferiore al minimo previsto, non essendosi verificata alcune causa di scioglimento, e relativamente alle quali sussisteva quindi il presupposto della continuit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>Infatti, come si legge nella Relazione Illustrativa al D.L. liquidit\u00e0, lo scopo della norma era per l\u2019appunto quello di \u201c<em>neutralizzare gli effetti devianti dell\u2019attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuit\u00e0 di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Con le norme in commento (artt. 6 e 7), quindi, si \u00e8 deciso di non disporre (come hanno invece fatto altri Stati europei) la sospensione degli obblighi degli amministratori della societ\u00e0 in crisi di interrompere la gestione, prevedendo solo, come detto, la temporanea sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e la disapplicazione delle cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, sollevando pertanto gli amministratori dagli obblighi correlati su di essi altrimenti incombenti, e quindi dalla responsabilit\u00e0 per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.<\/p>\n<p>Tale regolamentazione, che ha lasciato completamente deregolamentata l\u2019attuale fase post-<em>lockdown<\/em> (non essendo in alcun modo disciplinato il comportamento richiesto agli amministratori delle societ\u00e0 colpite dalla crisi causata dal blocco), appare comunque insufficiente in uno scenario in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>permane, ex art. 2086, II comma, c.c. (nuova formulazione in vigore dal 16 marzo 2019), in capo agli amministratori l\u2019obbligo di predisporre gli assetti adeguati e di attivazione per la tempestiva adozione degli strumenti per far fronte ai segnali di crisi, obblighi di cui nel presente scenario emergenziale sarebbe forse stata preferibile quantomeno una attenuazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Peraltro, una volta venuta meno l\u2019efficacia della disposizione temporanea in oggetto, le imprese si troveranno nella difficilissima situazione di dover \u201c<em>valutare in termini ordinari la loro consistenza patrimoniale e le loro attuali (a quel tempo) prospettive economiche. Sar\u00e0 indispensabile che l\u2019impresa abbia mantenuto oppure riacquistato un equilibrio economico-finanziario e una consistenza patrimoniale tali da consentirle effettivamente la prosecuzione della propria attivit\u00e0<\/em>\u201d: ci\u00f2 che appare difficilmente prospettabile per consistente numero di imprese;<\/p>\n<ul>\n<li>per le imprese si pone, oltre che un grave problema di capitalizzazione a medio termine, anche e sin da subito un problema di liquidit\u00e0 a brevissimo termine: talch\u00e9, nonostante le misure anche da ultimo assunte, la richiesta di accesso al credito bancario, che sar\u00e0 vitale per gran parte delle PMI, inevitabilmente esporr\u00e0 gli amministratori nel presente scenario normativo a elevati rischi gestori. Ci\u00f2 che potrebbe suggerir loro una gestione \u201cdifensiva\u201d dell\u2019impresa, attuando, pur fra le scelte possibili e comunque adeguate, quella pi\u00f9 cautelativa per essi amministratori, piuttosto che quella pi\u00f9 opportuna per il salvataggio dell\u2019impresa in una situazione di assoluta eccezionalit\u00e0 storica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il tutto in un contesto in cui non \u00e8 stata nemmeno prevista, per quanto concerne il danno addebitabile all\u2019amministratore, la sterilizzazione della perdita accumulata nel periodo emergenziale, che, pertanto, in caso di contenzioso, potrebbe essergli addossata, con l\u2019aggravante che, in caso di accertata responsabilit\u00e0, il danno sar\u00e0 quantificato a mezzo della presunzione (semplice) di cui all\u2019art. 2486, III c., c.c. (nuova formulazione), e quindi del cd. criterio dei netti patrimoniali (e, in caso di mancanza\/irregolarit\u00e0 scritture contabili, a mezzo della presunzione assoluta della differenza fra attivo e passivo).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;norme&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disapplicazione delle norme in tema di postergazione dei finanziamenti&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(art.8 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]\u00c8 stata disposta la temporanea disapplicazione (sino al 31.12.2020) delle norme in tema di postergazione dei finanziamenti effettuati in favore della Societ\u00e0, dai soci o da chi esercita attivit\u00e0 di direzione e coordinamento (artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.).<\/p>\n<p>Tale disposizione \u00e8 condivisibile, stante l\u2019evidente scopo di incentivare i canali alternativi per la possibile sostenibilit\u00e0 finanziaria dell\u2019impresa, in un momento storico (che si spera possa essere concluso o comunque di grandemente ridotta difficolt\u00e0 al 31.12.2020, ci\u00f2 che peraltro appare sempre meno verosimile) in cui la <em>ratio<\/em> di tali norme, come noto intese a sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, disincentiverebbe i soci (o chi esercita attivit\u00e0 di direzione e coordinamento) a finanziare l\u2019impresa in un frangente in cui invece pi\u00f9 che mai necessitano (anche) tali flussi finanziari.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;concordato&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione e di sovraindebitamento&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(art. 9 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]<em>Ratio<\/em> originaria dell\u2019art. 9 del D.L. liquidit\u00e0 era evitare che l\u2019eventuale aggravamento della situazione di crisi dovuta all\u2019emergenza sanitaria dell\u2019impresa gi\u00e0 soggetta a procedura di concordato preventivo o ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., potesse pregiudicare il buon esito del risanamento, portando al fallimento dell\u2019impresa stessa.<\/p>\n<p>La legge di conversione, pur conservando tale <em>ratio<\/em>, ha peraltro significativamente inciso la norma in commento, in primo luogo (per ovviare alle critiche levate avverso l\u2019esclusione dal perimetro della norma della disciplina del sovraindebitamento) prevedendo che la proroga di sei mesi dei termini di adempimento si applichi non solo ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma anche agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati e aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.<\/p>\n<p>Per la verit\u00e0 la giurisprudenza era comunque giunta di fatto ad ovviare a tale omissione facendo applicazione del combinato disposto dell\u2019art. 91 D.L. cura Italia e degli artt. 1218 e 1223 c.c. e ritenendo quindi l\u2019art. 91 applicabile a qualsiasi rapporto contrattuale o procedimentale instaurato prima delle disposizioni di contenimento o durante la loro vigenza e quindi anche alla procedura di sovraindebitamento.<\/p>\n<p>La disposizione in esame, sin dalla sua formulazione nel D.L. liquidit\u00e0, ha poi previsto per i concordati preventivi e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti:<\/p>\n<ul>\n<li>non ancora omologati alla data del 23 febbraio, la possibilit\u00e0 per il debitore di richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi sanitaria. Al fine di evitare l\u2019applicazione di tale disposizione a procedure il cui insuccesso non dipende dalla crisi Covid19, tale termine non \u00e8 prorogabile e non pu\u00f2 essere concesso nel concordato preventivo quando all\u2019esito della votazione non siano state raggiunte le maggioranze per l\u2019approvazione;<\/li>\n<li>in cui il debitore intenda modificare soltanto i termini di adempimento originariamente previsti, la possibilit\u00e0 presentare al Tribunale, sino all\u2019udienza fissata per l\u2019omologazione una memoria contenente l\u2019indicazione dei nuovi termini (la cui proroga non pu\u00f2 essere superiore a sei mesi) e la documentazione comprovante la necessit\u00e0 della proroga. Acquisito il parere del commissario giudiziale, il tribunale, se sussistono i requisiti richiesti, omologa il piano dando espressamente atto delle nuove scadenze;<\/li>\n<li>in fase, rispettivamente, di concordato in bianco (c. 4) o di preaccordo di ristrutturazione dei debiti (c. 5), quando i termini per il deposito della proposta e del piano siano gi\u00e0 stati prorogati, la possibilit\u00e0 per il debitore di presentare istanza per un ulteriore proroga di 90 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tale istanza:<\/p>\n<ul>\n<li>dev\u2019essere presentata prima della scadenza della proroga dei termini ordinari;<\/li>\n<li>\u00e8 ammessa anche se risulta gi\u00e0 pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento;<\/li>\n<li>deve indicare gli elementi che ne rendono necessaria la concessione con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell\u2019emergenza epidemiologica COVID-19.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Tribunale:<\/p>\n<ul>\n<li>nel concordato in bianco, acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l\u2019istanza si basi su concreti e giustificati motivi;<\/li>\n<li>nei procedimenti di preaccordo, provvede in camera di consiglio e concede la proroga quando, oltre ai concreti e giustificati motivi per la proroga, ritiene sussistenti i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le norme citate (commi 4 e 5 dell\u2019art. 9), consentono quindi, a certe condizioni, una proroga di ulteriori 90 giorni: norme che vanno lette in combinato con l\u2019art. 36, che ha previsto una sospensione generalizzata sino allo scorso 11 maggio 2020 dei termini processuali, tra cui pacificamente rientra, come risulta da tutte le decisione assunte sul punto dai diversi Uffici giudiziari, anche quello relativo al deposito del piano di concordato o all\u2019accordo di ristrutturazione.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 quindi che, sulla base del combinato disposto delle predette disposizioni del D.L. liquidit\u00e0 (artt. 9 e 36) sembrerebbe che il debitore potesse disporre di circa ulteriori 150 giorni per il deposito.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, \u00e8 evidente che la possibilit\u00e0, in caso di proposizione di domanda di concordato con riserva o di omologazione degli accordi di ristrutturazione con riserva, di posticipare la presentazione del piano rappresenta al pi\u00f9 uno strumento tampone, ma di certo non \u00e8 una soluzione, \u201c<em>perch\u00e9 allo scadere della proroga il piano dovr\u00e0 essere presentato ed \u00e8 improbabile che nel breve lasso di tempo di tre mesi le difficolt\u00e0 che la redazione del piano oggi presenta possano essere superate<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Difficolt\u00e0 che, stante impossibilit\u00e0 di prevedere gli scenari futuri, fanno s\u00ec che all\u2019imprenditore sia precluso non solo fare previsioni accurate, ma anche solo ragionevoli e di redigere dunque un piano strategico, non sapendo affatto cosa capiter\u00e0 nel futuro a lui e (tantomeno) ai suoi partners commerciali.<\/p>\n<p>Di qui la genesi della seconda \u201cnovit\u00e0\u201d apportata alla norma in commento dalla legge di conversione, con i commi 5bis e 5ter, verosimilmente introdotti proprio nel tentativo di dare risposta all\u2019esigenza avvertita dall\u2019imprenditore di disporre di uno strumento che gli consentisse di conservare la gestione d\u2019impresa al contempo, ponendolo al riparo da eventuali azioni esecutive e cautelari, senza peraltro obbligarlo alla (impossibile) redazione (ed ancora pi\u00f9 impossibile attestazione) di un piano: purtroppo, com\u2019\u00e8 stato efficacemente osservato, \u201c<em>i rimedi sono peggiori del male o inefficaci<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il comma 5bis, ha invero previsto che l\u2019imprenditore sino al 31 dicembre 2021 possa rinunciare alla procedura di concordato con riserva o di accordo di ristrutturazione con riserva dichiarando di aver nel frattempo predisposto un piano attestato e di averlo iscritto al registro delle imprese, mentre il comma 5ter ha disposto l\u2019inapplicabilit\u00e0 sino al 31 dicembre 2020 della previsione di cui all\u2019art. 160, comma 10, L.F. (secondo cui qualora penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per il deposito del concordato non pu\u00f2 essere superiore a sessanta giorni, prorogabili di altri sessanta), potendo quindi il debitore &#8211; nonostante la pendenza di un\u2019istanza di fallimento \u2013 giovarsi per il deposito del concordato di un termine fino a centoventi giorni, prorogabile di ulteriori sessanta.<\/p>\n<p>Risulta evidente che la contropartita della misure protettive &#8211; possibile stante l\u2019avvio del procedimento con lo strumento del concordato con riserva o dell\u2019accordo di ristrutturazione con riserva &#8211; \u00e8 rappresentata dalle pesanti restrizioni nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa e dal divieto di pagare debiti anteriori di cui all\u2019art. 161, comma 7, L.F., che tali strumenti pure comportano: ci\u00f2 che induce a dubitare fortemente della concreta utilit\u00e0 di tale novit\u00e0 legislativa, che per di pi\u00f9 potrebbe essere utilizzata con finalit\u00e0 abusive.<\/p>\n<p>Inoltre, dato che con la chiusura della procedura di concordato o di omologa dell\u2019accordo di ristrutturazione, i creditori riacquistano la possibilit\u00e0 di agire esecutivamente ed in via cautelare ed anche di proporre istanza di fallimento, va da s\u00e9 che lo strumento pensato dal legislatore dell\u2019emergenza potr\u00e0 essere utile solo a condizione che l\u2019imprenditore sia effettivamente in grado di individuare una soluzione alla crisi e di trasfondere tale soluzione in un piano concretamente attuabile.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che, si \u00e8 detto, \u00e8 impossibile in una situazione quale quella attuale di assoluta incertezza e che pertanto rende evidente l\u2019inutilit\u00e0 pratica della soluzione offerta dal legislatore dell\u2019emergenza e dello strumento correlativamente messo a disposizione dell\u2019imprenditore, atteso che &#8211; qualora la soluzione stragiudiziale proposta non sia tranquillante per il ceto creditorio ed il piano predisposto non sia quindi \u201c<em>ragionevole e credibile<\/em>\u201d ed in grado di effettivamente porre rimedio alla situazione di crisi &#8211; nulla potr\u00e0 impedire ai creditori di proporre istanza per la dichiarazione di fallimento.<\/p>\n<p>Per di pi\u00f9 con tali norme in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9 D.L. liquidit\u00e0), pur con i correttivi introdotti dalla legge di conversione, il legislatore dell\u2019emergenza non sembra aver colto l\u2019ampiezza e la profondit\u00e0 della crisi attuale, che invero, verosimilmente gi\u00e0 dal prossimo autunno, riguarder\u00e0 un numero rilevantissimo di imprese, con la conseguente implosione degli uffici giudiziari privi delle necessarie risorse e non in grado di sostenere il relativo carico di lavoro. Purtroppo, non si tratter\u00e0 di particolari e circoscritte situazioni di crisi, ma di una situazione di crisi generalizzata, alla cui risoluzione quindi la giurisdizione non \u00e8 certo preposta (o comunque non dovrebbe esserlo, per supplire ad altre deficienze istituzionali).<\/p>\n<p>Si ripete, \u201c<em>ci vogliono norme nuove per disciplinare situazioni che sono completamente nuove<\/em>\u201d: si pensi solo alla consustanziale inidoneit\u00e0 dello strumento del concordato preventivo &#8211; il cui stesso DNA presuppone la disponibilit\u00e0 in capo all\u2019imprenditore di una serie di elementi informativi oggi invece del tutto ignoti &#8211; ad essere utilizzato per affrontare le attuali problematiche.<\/p>\n<p>Il legislatore, per il momento, ha preferito occuparsi dei sintomi piuttosto che della malattia, cos\u00ec permettendo (o quantomeno non impendendo) che il contagio possa diffondersi anche alle poche imprese ancora immuni dalla crisi: forse, anche in questo caso, proposte delle quali si \u00e8 gi\u00e0 dato conto, si potrebbe immaginare di \u201c<em>seguire un percorso amministrativo e non giudiziario con il riconoscimento legale dello stato di difficolt\u00e0 finanziaria<\/em>\u201d, peraltro assicurando che, qualunque sia la soluzione adottata, la stessa, da un lato, preveda un ombrello protettivo per l\u2019impresa dalle azioni esecutive e cautelari, dall\u2019altro limiti i controlli sull\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, anche per evitare una insostenibile lievitazione dei costi di procedura.<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><\/a>[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:34&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;contratti&#8221;][vc_column][tm_spacer size=&#8221;lg:70&#8243;][tm_heading custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Disciplina dei contratti pendenti e delle azioni ordinarie ed esecutive&#8221;][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; font_style=&#8221;italic&#8221; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;(artt. 56, 83 e 91 D.L. cura Italia e artt. 11 e 36 D.L. liquidit\u00e0)&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:10&#8243;][vc_column_text]Il D.L. cura Italia, convertito con modifiche con L. 27\/2020, si \u00e8 limitato, a grandi linee, a prevedere:<\/p>\n<ul>\n<li>all\u2019art. 56, l\u2019irrevocabilit\u00e0 anche parziale fino al 30 settembre 2020 delle linee di credito a breve, la proroga del termine di rimborso dei finanziamenti non rateali aventi scadenza anteriore a tale data e la sospensione per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale del pagamento delle rate\/canoni in scadenza sino al 30 settembre 2020;<\/li>\n<li>all\u2019art. 83, il rinvio d\u2019ufficio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020 e per la stessa durata, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e quindi anche dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;<\/li>\n<li>all\u2019art. 91, in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall\u2019attuazione delle misure di contenimento, che il rispetto delle misure di contenimento \u201c<em>\u00e8 sempre valutato ai fini dell\u2019esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il successivo D.L. liquidit\u00e0, convertito con modifiche con L. 40\/2020, in buona sostanza:<\/p>\n<ul>\n<li>non ha inciso sull\u2019art. 56;<\/li>\n<li>all\u2019art. 36, ha prorogato sino all\u201911 maggio 2020 il termine di cui all\u2019art. 83 D.L. cura Italia relativo al rinvio d\u2019ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali ed alla sospensione del decorso dei termini;<\/li>\n<li>non ha inciso sull\u2019art. 91, nulla aggiungendo sul punto;<\/li>\n<li>ha introdotto l\u2019art. 11 (<em>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito<\/em>),<\/li>\n<li>sospendendo su tutto il territorio nazionale i termini di scadenza, ricadenti o che iniziavano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;<\/li>\n<li>chiarendo il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali;<\/li>\n<li>sospendendo la trasmissione alle CCCII da parte dei pubblici ufficiali dei protesti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 ha introdotto l\u2019art. 37bis (<em>Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie<\/em>),<\/p>\n<ul>\n<li>sospendendo, a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale rischi di Banca d\u2019Italia, ovvero ai e ai sistemi di informazione creditizia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A usufruire della sospensione della segnalazione alla Centrale rischi sono le piccole e piccolissime imprese in difficolt\u00e0 che hanno i requisiti per accedere al congelamento temporaneo dei pagamenti di prestiti introdotto dal Governo con il decreto Cura Italia (n. 18\/2020) per sostenere l&#8217;emergenza sanitaria e la crisi economica legata al lungo lockdown. Banca d\u2019Italia con le risposte alle Faq ha chiarito che dovr\u00e0 trattarsi di soggetti \u201cin bonis\u201d, ovvero che non avevano segnalazioni alla centrale rischi antecedenti alla data della richiesta di aiuto.<\/p>\n<p>Di fatto sia l\u2019art. 83 Decreto cura Italia, sia l\u2019art. 36 Decreto liquidit\u00e0 hanno semplicemente previsto una moratoria (anche) per le azioni esecutive sino all\u201911 maggio 2020, nulla invece dettando in ordine agli effetti derivanti dall\u2019inadempimento degli obblighi di pagamento, che pertanto permangono, cos\u00ec come resta ferma la possibilit\u00e0 di chiedere la risoluzione del contratto.<\/p>\n<p>Tale moratoria, si \u00e8 rammentato, era applicabile a tutti i termini processuali e quindi anche ai termini per il deposito del piano o dell\u2019accordo di ristrutturazione, ferma peraltro l\u2019applicazione dell\u2019art. 9 D.L. liquidit\u00e0 sui termini di adempimento.<\/p>\n<p>\u00c8 invece discusso se tale moratoria potesse applicarsi agli obblighi informativi periodici nel concordato preventivo, trattandosi di termine sostanziale.<\/p>\n<p>In verit\u00e0, nemmeno l\u2019art. 91 del D.L. cura Italia (che non \u00e8 stato in alcun modo integrato dal D.L. liquidit\u00e0) ha previsto la sospensione o la proroga dei termini contrattualmente previsti, ma soltanto una limitazione o riduzione della responsabilit\u00e0 di contenuto indefinito, la cui applicazione necessiter\u00e0 comunque (come ogni giorno diviene pi\u00f9 evidente) dell\u2019intervento del giudice, con tutte le problematiche del caso, aggravate dall\u2019attuale situazione emergenziale.<\/p>\n<p>In ordine alla possibile estensione applicativa di tale norma, oltre all\u2019interpretazione data dalla gi\u00e0 citata sentenza del Tribunale di Napoli in materia di sovraindebitamento, soccorre anche autorevole dottrina\u00a0secondo cui invero \u201c<em>&#8230;la previsione appare applicabile tanto al caso di significativa difficolt\u00e0 nell\u2019esecuzione della prestazione, quanto a quello delle difficolt\u00e0 inerenti all\u2019apprestamento dei mezzi occorrenti per l\u2019esecuzione. Del resto, la dissociazione programmata dal comma 6 bis <\/em>[comma per l\u2019appunto aggiunto dall\u2019art. 91 D.L. cura Italia all\u2019articolo 3 del D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5.03.2020, n. 13]<em> tra la linea della (non) responsabilit\u00e0 e la linea della liberazione apre senz\u2019altro la via alla ricomprensione, nel contesto della protezione in questione, anche delle obbligazioni di cose di genere. Senza contare che il testo normativo afferma esplicitamente che la valutazione relativa alla significativa difficolt\u00e0 della prestazione va \u00absempre\u00bb effettuata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In questo contesto l\u2019unica cosa che risulta chiara \u00e8 che l\u2019art. 91 del D.L. cura Italia, come ha avuto da ultimo occasione di affermare anche l\u2019Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione \u00e8 di \u201cardua interpretazione\u201d, sia perch\u00e9 sembrerebbe un inutile doppione dell\u2019art. 1218 c.c. e sia perch\u00e9 non esclude <em>tout court <\/em>la responsabilit\u00e0 \u201cda adeguamento\u201d alle misure \u201canti-Covid\u201d, limitandosi invece a prevedere che il rispetto di queste sia \u201c<em>sempre valutato<\/em>\u201d ai fini del giudizio di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Pertanto, seppure anche nel caso in esame, \u201c<em>spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all&#8217;esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti<\/em>\u201d, esso debitore che peraltro, nella particolare fattispecie in esame, per liberarsi dalla responsabilit\u00e0, dovr\u00e0 offrire la prova del nesso eziologico fra inadempimento e rispetto delle prescrizioni \u201canti-Covid\u201d.<\/p>\n<p>Questa sospensione dei termini fino al 15 aprile, poi prorogata all\u201911 maggio, per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ha riguardato, si \u00e8 detto, anche i termini per la proposizione dei procedimenti esecutivi (pur restando possibile chiedere la dichiarazione di urgenza nei casi in cui la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti e quindi ai creditori): \u00e8 immaginabile, stando cos\u00ec le cose, il caos che seguir\u00e0 negli uffici giudiziari all\u2019effettiva ripresa dell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria che si spera possa finalmente avvenire in autunno.<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 che tale normativa non ha adeguatamente soppesato le ragioni dello <em>Statement<\/em> CERIL che evidenziava come in un contesto quale quello attuale (purtroppo verosimilmente destinato a persistere per un apprezzabile lasso temporale) le azioni esecutive potrebbero provocare un danno maggiore del beneficio apportato al sistema (talch\u00e9 sarebbe forse stato ragionevole estendere la moratoria ad un periodo pi\u00f9 ampio).<\/p>\n<p>Ci si \u00e8 soltanto preoccupati di evitare durante il periodo di <em>lockdown<\/em> il sovraffollamento degli uffici giudiziari (ma non peraltro nel periodo immediatamente successivo), e non invece di disciplinare in qualche modo la fase successiva, nella quale molte imprese si troveranno a doversi difendere da aggressive iniziative dei creditori e nella necessit\u00e0 di dover predisporre strumenti di recupero della continuit\u00e0 aziendale, nella vigenza peraltro dei nuovi obblighi di adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati al monitoraggio dell\u2019impresa e della sua possibile impresa (art. 2086 c.c.).<\/p>\n<p>Gi\u00e0 all\u2019indomani della pubblicazione del D.L. cura Italia da pi\u00f9 parti si erano quindi invocate misure pi\u00f9 incisive (ed efficaci) di quelle adottate (nonch\u00e9 di quelle che sono poi concretamente state adottate con il D.L. liquidit\u00e0, anche cos\u00ec come successivamente modificato in sede di conversione), relative, per quanto concerne la presente indagine, a:<\/p>\n<ul>\n<li>una moratoria generalizzata per i pagamenti con scadenza successiva all\u2019inizio della fase di emergenza e di durata temporale sufficiente a proteggere l\u2019impresa (anche se, va ricordato, questa situazione di generale \u201cstand still\u201d, se da un lato, non obbliga l\u2019imprenditore al pagamento dei debiti in scadenza, dall\u2019altro rende inesigibili i crediti dallo stesso vantati nei confronti di altri imprenditori);<\/li>\n<li>la esclusione dalle possibili cause di risoluzione dei contratti pendenti di quegli inadempimenti successivi all\u2019emergenza e dalla stessa causati;<\/li>\n<li>una moratoria generalizzata delle azioni esecutive, magari raggiunta attraverso un meccanismo di autodichiarazione da parte dell\u2019imprenditore disposto a sborsare gli interessi di mora al fine di ottenere una sorta di temporaneo <em>automatic stay<\/em> concesso per legge, senza il quale peraltro potrebbe rilevarsi necessario l\u2019accesso alla procedura concordataria (che per l\u2019appunto contempla l\u2019<em>automatic stay<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nulla di tutto questo ha ritenuto di fare il D.L. liquidit\u00e0 (n\u00e9 la legge di conversione), non essendo quindi state assecondate le indicazioni di cui alla Statement CERIL di prendere in considerazione interventi di moratoria generalizzata se non dei pagamenti con scadenza successiva all\u2019emergenza, quantomeno delle azioni esecutive nei confronti delle imprese insolventi.<\/p>\n<p>In effetti la questione non \u00e8 di semplice soluzione, atteso che l\u2019applicazione indiscriminata di tali misure di fatto impatterebbero anche sulle stesse imprese a protezioni delle quali dovrebbe essere assunta, venendo in concreto a dover essere dalle stesse sopportata: inoltre, se da un lato l\u2019applicazione automatica di tale misura avrebbe il vantaggio di evitare controversie in ordine alla operativit\u00e0 della stessa, dall\u2019altro potrebbe spingere anche quelle imprese che ancora riuscirebbero ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni a sospendere comunque i pagamenti, rallentando ulteriore un\u2019economia gi\u00e0 azzoppata.<\/p>\n<p>Forse anche in questo caso (come al fine dell\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019eventuale azione di fallimento), si sarebbe potuto rimettere l\u2019iniziativa all\u2019impresa insolvente, consentendole, come \u00e8 gi\u00e0 stato da pi\u00f9 parti suggerito, di attestare &#8211; tramite un professionista indipendente con i requisiti di cui all\u2019art. 67, c. III, lett. d) L.F., con dichiarazione da pubblicarsi presso il Registro delle Imprese &#8211; di essere affetta dalle conseguenze economiche del coronavirus, salva sempre la possibilit\u00e0 degli interessati di ottenerne la revoca giudiziale, difettandone i presupposti.<\/p>\n<p>In conclusione \u00e8 indubitabile il perdurante stato di caos &#8211; in matematica rappresentato dall\u2019incertezza combinata con la velocit\u00e0 dei mutamenti &#8211; con cui oggi e, soprattutto, a quanto sembra, nel prossimo autunno, le imprese dovranno confrontarsi, caos che gli interventi normativi finora attuati (come anche quelli economici-fiscali) non hanno purtroppo contribuito a diminuire.<\/p>\n<p>Allo stato, quindi, non rimane che confidare nel fatto che nessuno supera nella gestione del caos gli italiani, ed in particolare gli imprenditori italiani, \u201c<em>abituati al fatto che non succedano le cose che invece dovrebbero succedere, capaci di concentrarsi sul perch\u00e9 piuttosto che sul che cosa di procedure e istruzioni \u2026<\/em> <em>ed in un mondo che ha tanti che cosa che cambiano velocemente che chi sta sul perch\u00e9 \u2026ha un grande vantaggio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\"><\/a>[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:34&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo dell&#8217;avvocato Franca Vianello in materia di protezione normativa dell&#8217;impresa ai tempi del Covid-19<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3747,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3724","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Come evitare il contagio finanziario di F. 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