{"id":4258,"date":"2021-02-22T22:59:48","date_gmt":"2021-02-22T21:59:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.assoapri.it\/it\/?p=4258"},"modified":"2025-03-04T12:30:52","modified_gmt":"2025-03-04T11:30:52","slug":"necessarie-modifiche-ed-un-ulteriore-slittamento-del-nuovo-codice-della-crisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assoapri.it\/it\/necessarie-modifiche-ed-un-ulteriore-slittamento-del-nuovo-codice-della-crisi\/","title":{"rendered":"Necessarie Modifiche ed un ulteriore slittamento del Nuovo Codice della Crisi"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][tm_heading tag=&#8221;div&#8221; custom_google_font=&#8221;&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal&#8221; font_weight=&#8221;700&#8243; text_color=&#8221;primary&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Articolo del Dott. Ezio Busato &#8211; ODCEC Padova<br \/>\nper il Commercialista Veneto&#8221; font_size=&#8221;lg:20&#8243;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]Sempre pi\u00f9 forte emerge la necessit\u00e0 sia di una rivisitazione strutturale di alcune delle norme contenute nel nuovo \u201cCodice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza\u201d sia di un ulteriore slittamento della sua entrata in vigore a causa degli effetti disastrosi causati dalla pandemia da COVID-19 all\u2019economia e alle imprese.[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:55&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading tag=&#8221;h2&#8243; custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Il Codice della Crisi d&#8217;Impresa e dell&#8217;Insolvenza ai tempi della pandemia&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]Prima di entrare nel merito delle problematiche indicate nel titolo di questo intervento, sarebbe opportuno chiederci quale utilit\u00e0 possa ancora avere oggi e nell\u2019immediato futuro il nuovo <em>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/em> (e, in particolare, la c.d. procedura di allerta, concepita in condizioni di normalit\u00e0 economico-finanziaria) dopo i danni causati dalla pandemia COVID-19 e se sia utile ed opportuno un ulteriore slittamento della sua entrata in vigore, attualmente fissata per il 1 settembre 2021.<\/p>\n<p>La risposta a queste domande non la d\u00e0 certo, perdendone l\u2019occasione, il recente Decreto legislativo correttivo al <em>Codice della crisi<\/em>.<\/p>\n<p>Infatti, lo \u201c<em>Schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/em>\u201d, Atti del Governo n. 175, Dipartimento Giustizia, con data 9 giugno 2020, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (<em>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/em>), in corso di approvazione, non pone <strong>modifiche sostanziali<\/strong> in materia di strumenti di allerta, n\u00e9 in materia di organismo di composizione della crisi, n\u00e9 in materia di segnalazione degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (art.3), n\u00e9 in materia di composizione assistita della crisi (art.4). Trattasi di modifiche marginali, di riformulazioni lessicali, di refusi e di sistemazioni di importanza minore.<\/p>\n<p>Lo schema reca, tuttavia, diverse disposizioni innovative in quanto, tra le altre:<\/p>\n<ul>\n<li>specifica la nozione di crisi,<\/li>\n<li>ridefinisce la disciplina degli indicatori di crisi, la nozione di gruppo di imprese e le misure protettive del patrimonio del debitore;<\/li>\n<li>rimodula, con riguardo all\u2019obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all\u2019ammontare totale del debito scaduto e non versato e le norme relative alla individuazione del componente degli \u201corganismi di composizione della crisi d\u2019impresa (OCRI)\u201d riconducibile al debitore in crisi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le modifiche proposte alle tematiche riguardanti i due articoli del correttivo sopra citati non rappresenterebbero dunque una risposta adeguata non solo alla nuova e grave situazione che si \u00e8 venuta a creare e che si creer\u00e0 nell\u2019immediato futuro in gran parte delle imprese italiane in seguito ai danni causati dalla pandemia da COVID-19, ma nemmeno sono venute incontro alle riserve e ad alcune criticit\u00e0 sostanziali emerse sin da subito dal nuovo testo del <em>Codice della crisi<\/em>, oggetto di numerosi commenti, interventi, dibattiti e confronti avvenuti tra\u00a0 professionisti, magistrati, docenti,\u00a0 esperti in materia e addetti ai lavori. Tanto che, nella parte dello schema del decreto riguardante \u201c<em>I Principali contenuti dello schema<\/em>\u201d, viene riportato il parere (critico) della Sezione Consuntiva per gli Atti Normativi del <strong>Consiglio di Stato<\/strong> (parere n. 811 del 24 aprile 2020), con il quale\u00a0 viene sottolineato che la gran parte delle modifiche apportate dal correttivo <strong><em>\u201cnon rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi\u201d.\u00a0 <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di modiche e riformulazioni non sostanziali, nonostante le imprese stiano vivendo e vivranno ancora per lungo tempo una delle situazioni pi\u00f9 tragiche della loro vita ed abbiano un urgente bisogno di avere una risposta concreta ed attuale per una gestione della crisi d\u2019impresa pi\u00f9 semplice, meno burocratica e meno confusa di quella prevista dal nuovo <em>Codice della crisi<\/em>.<\/p>\n<p>Questo momento avrebbe dovuto rappresentare un\u2019occasione per mettere mano, dopo una decantazione di parecchi mesi e dopo aver preso atto del disastro economico da COVID-19, ad una seria rivisitazione di alcuni e fondamentali articoli del <em>Codice della crisi d\u2019impresa (<\/em>soprattutto\u00a0 con riguardo alla\u00a0 procedura c.d. dell\u2019allerta) che stanno evidenziando una certa criticit\u00e0 e seri dubbi sulla loro effettiva utilit\u00e0 e concreta applicazione: il tutto in un\u2019ottica non ostile e collaborativa con l\u2019imprenditore, principio comune che aveva guidato la realizzazione del nuovo <em>Codice della crisi.<\/em><\/p>\n<p>In\u00a0 realt\u00e0, se pur presenti nel nuovo <em>Codice della crisi<\/em> gli strumenti finalizzati a favorire l\u2019emersione anticipata di uno stato di crisi, prima che si arrivi ad una crisi \u201cirreversibile\u201d e a promuovere soluzioni di salvataggio a garanzia della continuit\u00e0 aziendale e della conservazione dei valori d\u2019impresa, gli obiettivi del nuovo Codice\u00a0 rimangono solo nelle buone intenzioni del legislatore, in quanto trattasi di disposizioni farraginose,\u00a0 macchinose, rese complicate da nuovi adempimenti, da nuovi organismi di dubbia utilit\u00e0, da termini impossibili ed inconciliabili con le esigenze dell\u2019imprenditore, da scadenze e da tempi strettissimi imposti all\u2019amministratore di difficile se non di incerta realizzazione (tanto pi\u00f9 se applicate nel nuovo contesto economico e finanziario in cui si sono venute a trovare migliaia di imprese, colte da un improvviso e non voluto stato di debolezza e di crisi per l\u2019arresto delle attivit\u00e0 imprenditoriali imposte dai Dpcm governativi).<\/p>\n<p>La prima conseguenza sar\u00e0 che un gran numero di imprese, di qualsiasi dimensione, uscir\u00e0 nel 2020 con bilanci in grave perdita, altre chiuderanno o verranno poste in liquidazione, altre si affideranno alle procedure concorsuali. Gran parte di esse non si \u00e8 ancora ripresa e non ha ancora trovato strumenti adeguati di ricapitalizzazione o di copertura delle perdite subite e tuttora in corso, in presenza di un calo consistente della domanda interna ed internazionale e di una ridotta riapertura dei mercati. Tutti i nodi verranno al pettine dal 2021 in avanti.<\/p>\n<p>Va sempre ricordato che le gravi condizioni di crisi nelle quali sono incorse le imprese non sono state causate, nella maggior parte dei casi, da cattiva gestione degli imprenditori, ma dall\u2019interruzione improvvisa delle attivit\u00e0 per effetto del COVID-19, con danni incalcolabili sui quali il legislatore dovrebbe intervenire con reali ed effettive misure di auto.[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:55&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading tag=&#8221;h2&#8243; custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Le \u201ccriticit\u00e0\u201d del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza non prese in esame dal \u201cCorrettivo\u201d&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]Viene cos\u00ec in evidenza che il \u201cCorrettivo\u201d al <em>Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza<\/em>, se da una parte voleva avere maggiori certezze di conseguire pienamente gli obiettivi della riforma sopra ricordati, dall\u2019altra doveva dare un segnale concreto alle imprese (ma anche agli operatori) di ausilio alla ricerca di soluzioni realizzabili e semplificate per superare le criticit\u00e0 del momento e dell\u2019immediato futuro, migliorando alcuni degli articoli, soprattutto quelli relativi alla procedura c.d. di allerta.<\/p>\n<p>La crisi d\u2019impesa non \u00e8 un fenomeno da studiare a tavolino o da affrontare con strumenti legislativi teorici, a volte non attuabili, ed \u00e8 per questo motivo che le procedure concorsuali si sono dimostrate inadeguate al risanamento d\u2019impresa. Poche sono le aziende ricorse alle procedure concorsuali che si sono risanate o ristrutturate.<\/p>\n<p>In particolare, il legislatore del \u201cCorrettivo\u201d sarebbe dovuto intervenire:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 sull\u2019allungamento dei tempi, oggi ristrettissimi, cos\u00ec come sono stati previsti dal sistema dell\u2019allerta in relazione all\u2019obbligo di segnalazione di fondati indizi di crisi (art.14), imposto all\u2019imprenditore dagli organi di controllo societari alla ricerca di iniziative da prendere (30 gg.) e quelli successivi (60 gg.) per l\u2019adozione di misure necessarie per superare lo stato di crisi. \u00c8 impensabile che in tempi cos\u00ec limitati l\u2019impresa possa trovare soluzioni alla propria crisi, subendone le conseguenze in caso di omessa o di inadeguata risposta, che vanno:<\/p>\n<ul>\n<li>dalla segnalazione all\u2019OCRI (Organismo di composizione assistita) da parte degli organi di controllo societari, con il rischio di una eventuale fuga di notizie sull\u2019impresa che verrebbe messa in difficolt\u00e0, in violazione, tra l\u2019altro, della \u201criservatezza\u201d e della \u201cconfidenzialit\u00e0\u201d, principali caratteristiche di svolgimento della procedura di assistenza;<\/li>\n<li>alla segnalazione della notizia di insolvenza al Pubblico Ministero, ai sensi dell\u2019art.22 del nuovo Codice della crisi;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211; sull\u2019allungamento del termine di sei mesi imposto all\u2019Organismo di composizione della crisi (OCRI) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d\u2019impresa (art.19), da ritenersi nella norma assolutamente insufficiente per un piano organico di risanamento aziendale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 per una limitazione della responsabilit\u00e0\u00a0 in capo agli organi di controllo societario (Collegio sindacale), in relazione all\u2019obbligo di segnalazione all\u2019amministratore\u00a0 e di successiva denuncia all\u2019OCRI dello stato di crisi, che potrebbe creare un eccessivo o distorto uso dello stesso, qualora venisse attivato strumentalmente al solo fine di evitare ulteriori responsabilit\u00e0 del collegio sindacale in solido con l\u2019amministratore, ai sensi del 2\u00b0 c. dell\u2019art. 2407 del c.c.,\u00a0 dalla data della messa in mora dell\u2019imprenditore;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0 sulla necessit\u00e0 di garantire qualifiche professionali adeguate e specialistiche in materia di risanamenti aziendali, che dovranno possedere gli esperti che andranno a comporre l\u2019Organismo di composizione assistita (OCRI) per la ricerca di soluzioni alla crisi d\u2019impresa (i profili riferiti alle previste professionalit\u00e0 di curatore, di commissario giudiziale o liquidatore potrebbero non garantire\u00a0 la specializzazione che la materia della crisi e dei risanamenti aziendali richiede, per le funzioni essenzialmente liquidatorie che svolgono);<\/p>\n<p>&#8211; per colmare la lacuna di assenza di una tariffa professionale per l\u2019organo di controllo societario (Collegio sindacale), chiamato a svolgere una funzione pubblica di segnalazione all\u2019imprenditore e all\u2019OCRI di quei famosi \u201c<em>fondati indizi di crisi<\/em>\u201d richiamati dalle nuove norme, remunerato, in assenza di tariffa, a libera contrattazione con la parte. Si ricordi solo che il Collegio sindacale \u00e8 il vero protagonista della procedura di allerta e della composizione assistita ed \u00e8 titolare di una rilevante e non sostituibile funzione di interesse pubblico. Per questo contesto di servizio pubblico andrebbe retribuito per legge (vedi anche articolo \u201cRiflessioni sulla necessit\u00e0 di una nuova tariffa per i collegio sindacale\u201d su CV n.254\/2020);<\/p>\n<p>&#8211; per eliminare o ridurre al minimo necessario, anche se ultimamente variati, i vincoli (non giustificati) per l\u2019iscrizione al nuovo Albo dei curatori, dei commissari giudiziali e liquidatori;<\/p>\n<p>Queste sarebbero solo alcune delle criticit\u00e0 rilevate nel nuovo <em>Codice della crisi e dell\u2019insolvenza<\/em> (vedi anche articolo \u201cFallimento addio\u2026\u201d su CV nr.248\/2019), sulle quali il legislatore non sembra essersene occupato nel succitato decreto \u201cCorrettivo\u201d, ponendosi in un contesto ben diverso dalla realt\u00e0 economica delle imprese.<\/p>\n<p>A causa dell\u2019effetto COVID-19, infatti, l\u2019attuale impostazione del <em>Codice della crisi<\/em>, concepito in ben altre condizioni economiche, va letteralmente a cozzare (e lo far\u00e0 ancora per alcuni anni) sulla fragilit\u00e0 economico- patrimoniale e finanziaria di moltissime imprese, soprattutto delle PMI, per moltissime delle quali \u00e8 prevista la chiusura se non il fallimento, a causa dalla grave riduzione di ricavi e dal blocco delle attivit\u00e0 imposto dal Governo per alcuni mesi.<\/p>\n<p>Premesso che il nuovo <em>Codice della crisi d\u2019impresa<\/em> era stato concepito in situazione di normalit\u00e0 di mercato e d\u2019impresa, dopo i danni provocati all\u2019intera economia nazionale ed internazionale dalla pandemia da COVID-19, non certo attribuibili a condotte pregiudizievoli degli imprenditori, la situazione \u00e8 drasticamente variata e ben diversa sarebbe stata la sua formulazione se fosse stato concepito nell\u2019attuale contesto di crisi economico-pandemica.<\/p>\n<p>Se la procedura c.d. di allerta rappresenta l\u2019aspetto pi\u00f9 innovativo del nuovo <em>Codice della crisi<\/em>, un cambio di rotta drastico avrebbe dovuto essere previsto per l\u2019impatto COVID-19, per venire incontro a gran parte delle esigenze degli imprenditori, oggi in gravi difficolt\u00e0 e a rischio della loro sopravvivenza.<\/p>\n<p>Ricordo che lo stesso <strong>Renato Rordorf,<\/strong> padre della riforma, aveva dichiarato alla stampa che: <strong><em>\u201c\u2026il successo dell\u2019allerta \u00e8 legato anche alla costruzione di un clima non ostile all\u2019imprenditore, favorendo la ricerca di soluzioni negoziali<\/em> \u201c, <\/strong>alla<strong> \u201c<em>specializzazione professionale e alla rimozione di alcune criticit\u00e0 gi\u00e0 intraviste<\/em><\/strong><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 del tutto evidente il messaggio del Presidente Rordorf al legislatore, lanciato proprio dal padre di una riforma epocale della vecchia legge fallimentare, del quale il \u201cCorrettivo\u201d sopra richiamato al <em>Codice della crisi<\/em> non sembra proprio averne tenuto conto.[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:55&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][tm_heading tag=&#8221;h2&#8243; custom_google_font=&#8221;&#8221; animation=&#8221;none&#8221; text=&#8221;Serve un ulteriore differimento del Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza&#8221;][tm_spacer size=&#8221;lg:24&#8243;][vc_column_text]Altra questione riguarda l\u2019insufficienza del differimento al <strong>1\u00b0 settembre 2021<\/strong> dell\u2019entrata in vigore del <em>Codice della crisi <\/em>(introdotto dall\u2019art. 5 del decreto liquidit\u00e0 Dl23\/2020 , convertito con legge 5 giugno 2020 n.40), se si pensa all\u2019obbligo di segnalazione, come gi\u00e0 detto, di quei \u201cfondati indizi di\u00a0 crisi\u201d su realt\u00e0 economiche colpite dagli effetti COVID-19, posto a carico degli organi di controllo societari (sulla base di \u201cindici di allerta\u201d che potrebbero perdere la loro significativit\u00e0) e dei creditori pubblici qualificati, come prevedono gli articoli 14 e 15 del <em>Codice della crisi<\/em>.<\/p>\n<p>Basti considerare che le segnalazioni all\u2019amministratore e, successivamente, in caso di mancata risposta, all\u2019OCRI, avranno per oggetto i bilanci del 2020 di moltissime aziende sostanzialmente in crisi, esercizio che si riveler\u00e0 uno dei pi\u00f9 critici dal dopoguerra ad oggi.<\/p>\n<p>Il prolungamento di un anno dell\u2019entrata in vigore del nuovo <em>Codice della crisi<\/em> non risolver\u00e0 il problema, semmai lo sposter\u00e0 solo in avanti. Anzi, stante l\u2019aggravamento delle condizioni economiche e finanziarie dell\u2019impresa, saranno ancora maggiori le difficolt\u00e0 di realizzare gli scopi e gli obiettivi che si \u00e8 posta la riforma della legge fallimentare.<\/p>\n<p>L\u2019istituto c.d. dell\u2019allerta, ideato con lo scopo di far emergere in anticipo le crisi aziendali, aveva senso in condizioni di normalit\u00e0 aziendale e di stabilit\u00e0 di mercato, ma non certo in un contesto in cui la maggior parte delle imprese presenteranno proprio il Bilancio 2020 in grave perdita, con riflessi anche nei conti anche del 2021 e presumibilmente anche del 2022.<\/p>\n<p>Chiediamoci dunque in questo contesto e in quello del prossimo ed immediato futuro: che senso potr\u00e0 avere la messa in mora di un\u2019impresa in crisi per i danni causati da COVID-19, se verr\u00e0 effettuata dal 1\u00b0 settembre 2021 in poi per i motivi su indicati?<\/p>\n<p>Da qui la necessit\u00e0 di un\u2019ulteriore proroga dell\u2019entrata in vigore del <em>Codice della crisi d\u2019impresa<\/em> e con esso la c.d. procedura di allerta, che potrebbe essere fissata al <strong>1\u00b0 settembre 2022<\/strong> se non al <strong>1\u00b0 settembre 2023.<\/strong><\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 fa ritenere che il differimento della sua entrata in vigore rappresenti una necessit\u00e0 prioritaria, che il decreto \u201cCorrettivo\u201d non ha preso in esame.<\/p>\n<p>Questo anche per poter permettere, da una parte, che la situazione economica e imprenditoriale si normalizzi, e dall\u2019altra, di consentire agli organi di controllo societari di svolgere correttamente la loro funzione di segnalazione (all\u2019amministratore prima e all\u2019OCRI poi) dell\u2019esistenza di quei \u201cfondati indizi di crisi\u201d da cui inizia il percorso della procedura c.d. di allerta, come prevede lo stesso articolo 14 del nuovo Codice che non ha subito, per questo aspetto, alcuna variazione sostanziale dallo schema di decreto legislativo correttivo sopra accennato.<\/p>\n<p>Va ricordato che la proroga dell\u2019entrata in vigore del <em>Codice della crisi d\u2019impresa<\/em> non riguarda le nuove variazioni, oggi in vigore, al Codice civile introdotte dallo stesso:<\/p>\n<ul>\n<li>all\u2019art. 2086 c.c. relative agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell\u2019impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;<\/li>\n<li>agli assetti organizzativi societari di cui all\u2019art.2257 del c.c.,<\/li>\n<li>alle responsabilit\u00e0 degli amministratori di cui agli artt. 2476 e 2486 del c.c. e<\/li>\n<li>alla nomina dell\u2019organo societario di cui all\u2019art. 2477 del c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dette norme non saranno certamente sufficienti ad evitare l\u2019insolvenza delle imprese ora e nel prossimo ed immediato futuro, anche se vengono in aiuto alcune disposizioni temporanee limitate per\u00f2 al 2020 in materia di riduzione del capitale per perdite, per le quali non opera la causa di scioglimento della societ\u00e0 per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n.4 e 2545-duodecies del c.c., previste dall\u2019art. 6 del\u00a0 D.L. Liquidit\u00e0 n.23\/2020.<\/p>\n<p>Per contro, vi \u00e8 da dire che a fine giugno del corrente anno, grazie ad un emendamento di un collega dottore commercialista, l\u2019onorevole Camillo d\u2019Alessandro, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, derogando ai principi contabili, ha dato un taglio netto neutralizzando l\u2019effetto COVID sui bilanci 2019 e 2020, con riferimento alla valutazione delle voci e della prospettiva di continuit\u00e0 aziendale, di cui all\u2019art. 2423 bis c.1 del c.c., che non viene pertanto ritenuta compromessa.<\/p>\n<p>Questo non sposta il problema, pur attenuandone gli effetti.<\/p>\n<p>In relazione alle criticit\u00e0 segnalate e ad una corretta valutazione dei rischi, \u00e8 evidente che il legislatore, nella stesura del \u201cCorrettivo\u201d, non abbia avuto una visione di ampio respiro con la quale avrebbe potuto cogliere l\u2019occasione di prevedere una gestione della crisi d\u2019impresa meno farraginosa e complicata, pi\u00f9 realistica e fattibile, purtroppo caratterizzata da obblighi e da termini perentori imposti sia all\u2019imprenditore che agli organi di controllo societario, da regole e da scadenze che non vanno certo d\u2019accordo con le necessit\u00e0 e le difficolt\u00e0 economiche che hanno gran parte delle imprese in questo periodo che segner\u00e0 ancora per qualche anno la storia economica del nostro Paese.<\/p>\n<p>Il legislatore avrebbe dovuto comunque prevedere due differenti procedure per il salvataggio dalla crisi d\u2019impresa: una prima, dedicata alle PMI, pi\u00f9 snella, semplice e meno complicata, e una seconda, dedicata alle grandi imprese che hanno ben altre problematiche e necessit\u00e0 rispetto alle prime.<\/p>\n<p>Una suddivisione del genere ridurrebbe i tempi, i costi di procedura e sociali, il lavoro dei Tribunali e di curatori, commissari e consulenti: di tutto questo ne avrebbe beneficio lo stesso imprenditore e il mercato.<\/p>\n<p>\u00c8 auspicabile che il legislatore tenga conto delle criticit\u00e0 del nuovo <em>Codice della crisi d\u2019impresa<\/em> e ne ponga rimedio in questo o in altro \u201cCorrettivo\u201d, tenendo conto delle reali necessit\u00e0 delle imprese alla ricerca di percorsi di risanamento compatibili, praticabili ed economicamente sostenibili.[\/vc_column_text][tm_spacer size=&#8221;lg:55&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][mvc_advanced_button btn_animation=&#8221;button&#8211;ujarak&#8221; padding_top=&#8221;5&#8243; border_width=&#8221;2&#8243; btn_url=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.assoapri.it%2Fit%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FIl-Commercialista-Veneto-256-Necessarie-modfiche-e-un-ulteriore-slittamento-del-nuovo-Codice-della-Crisi.pdf|title:Articolo%20Necessarie%20Modifiche%20Codice%20Crisi%20-%20Il%20commercialista%20Veneto|target:%20_blank|&#8221; btn_text=&#8221;Apri l&#8217;articolo in pdf&#8221; btn_clr=&#8221;#ffffff&#8221; btn_bg=&#8221;rgba(0,67,122,0.86)&#8221; btn_hvrclr=&#8221;#ffffff&#8221; btn_hvrbg=&#8221;#00437a&#8221; btn_radius=&#8221;5&#8243; caption_url=&#8221;&#8221; btn_border=&#8221;#00437a&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo del Dott. 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