Gli effetti del Coronavirus sulla Crisi d’impresa

Crisi d’impresa per coronavirus: crisi di origini catastrofica

Esistono diversi tipi di crisi d’impresa. Tra le cause di crisi definite “interne” possono essere annoverate quelle di tipo strategico, competitivo, nonché quelle strettamente legate all’operato del management. Tra le quelle “esterne” oggi risultano, purtroppo, attuali quelle di natura catastrofica. Queste ultime, a differenza delle altre, provocano un impatto deflagrante in un orizzonte temporale molto ristretto. Sono infatti caratterizzate dalla tempestività con la quale si passa da una situazione di normalità ad altra di estrema gravità.

In un contesto di crisi d’impresa dovuto ad una catastrofe, come può essere una pandemia, il management aziendale deve prevedere il più velocemente possibile l’evoluzione della situazione e fare ipotesi di scenario. La corretta analisi della situazione di partenza e la previsione degli effetti della sua evoluzione favorisce la produzione di informazioni da mettere al servizio delle scelte strategiche. Il business model dovrà essere analizzato e, probabilmente rivisto, il più velocemente possibile.

Il Coronavirus sta evidenziando, giorno dopo giorno, l’esigenza per le aziende di sopravvivere a questo particolare momento e allo stesso tempo di ipotizzare/pensare/proiettarsi ad una nuova era, quella del post-Coronavirus, l’epoca del rilancio (per chi sopravviverà).

Il supporto alle imprese per emergenza Coronavirus

Per affrontare l’emergenza Coronavirus – limitare la diffusione del virus e allo stesso tempo, garantire il posto di lavoro e la continuità dell’impresa – lo stato ha emanato una serie di nuovi decreti e nuove disposizioni che possiamo riassumere per macro punti:

  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze: per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • affitti commerciali: a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • Istituzione di misure straordinarie per evitare la mancanza di liquidità delle imprese: cassa Integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale (FIS), F.S.B.A (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato), Cassa Integrazione in deroga;
  • Smart working: le aziende possono ricorrere al lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (pari a 6 mesi ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020), ai datori di lavoro di tutto il territorio nazionale, in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato ed anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.

Rinvio dei termini di applicazione del Nuovo Codice della Crisi

Secondo le nuove disposizioni (decreto 1000 proroghe), la nomina dell’organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato almeno uno dei “nuovi” limiti dimensionali previsti deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

L’organo di controllo nominato entro il nuovo termine sarà obbligato a redigere la Relazione del bilancio chiuso al 31.12.2020; diversamente, i soggetti nominati nel rispetto dell’originaria scadenza sono già tenuti alla revisione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

Con il “Decreto Coronavirus” è stata prorogato al 15.2.2021 l’obbligo, in capo all’organo di controllo / revisore, di segnalazione all’OCRI in caso di mancata attivazione degli amministratori in presenza di fondati indizi di crisi.